(Norme-art. 157)
                              Art. 157 
                  (Ulteriori indagini. Avocazione) 
  1. Quando emette  decreto  di  archiviazione,  il  giudice  per  le
indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini,  ne
informa il procuratore generale presso la corte di  appello.  Questi,
se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini  a
norma dell'articolo 414 del codice. 
  2. Quando e' accolta la  richiesta  del  procuratore  generale,  le
nuove indagini restano avocate.