Art. 157. 
                  Divieto commercio libri di testo 
 
  1. E' fatto  divieto  ai  docenti,  ai  direttori  didattici,  agli
ispettori tecnici ed, in genere, a tutti  i  funzionari  preposti  ai
servizi dell'istruzione elementare di  esercitare  il  commercio  dei
libri di testo. 
 2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.