Art. 157. Competenze in materia di sport 1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata. 2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo competente con le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987. 3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295. 4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
Note all'art. 157: - Il d.-l. 3 gennaio 1987, n. 2, recante: "Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita di interesse turistico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1987, n. 3, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 (Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1987, n. 55). Si riporta il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 1, cosi' come sostituiti dall'art. 1 del d.-l. 2 febbraio 1988, n. 22: "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogno anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano cosi' predisposto viene sottoposto, per il parere, al comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. 5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programi cosi' definiti cosutuisce il piano nazionale di settore". - La legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante: "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1942, n. 112. - La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante: "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9. - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3.