(Allegato-art. 157)
 
                              Art. 157. 
 
                         (Incompatibilita') 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  146,  comma  5,
l'attivita' di consulente  finanziario  abilitato  all'offerta  fuori
sede e' incompatibile: 
 
  a) con  la  qualita'  di  sindaco  o  suo  collaboratore  ai  sensi
dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o  addetto  al
controllo interno, presso soggetti abilitati o societa' di consulenza
finanziaria; 
 
  b) con la qualita' di amministratore, dipendente o collaboratore di
una societa' di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non
appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale
opera il consulente finanziario stesso; 
 
  c)  con  la  qualita'  di  socio  di  una  societa'  di  consulenza
finanziaria; 
 
  d) con la qualita' di socio, amministratore, sindaco  o  dipendente
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto
abilitato per conto del quale opera il consulente stesso; 
 
  e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio; 
 
  f) con ogni ulteriore incarico o attivita' che si  ponga  in  grave
contrasto con il suo ordinato svolgimento.