Art. 157. (Incompatibilita') 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' incompatibile: a) con la qualita' di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o societa' di consulenza finanziaria; b) con la qualita' di amministratore, dipendente o collaboratore di una societa' di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso; c) con la qualita' di socio di una societa' di consulenza finanziaria; d) con la qualita' di socio, amministratore, sindaco o dipendente del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso; e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio; f) con ogni ulteriore incarico o attivita' che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.