(CODICE CIVILE-art. 1576)
                             Art. 1576. 
 
         (Mantenimento della cosa in buono stato locativo). 
 
  Il  locatore  deve  eseguire,  durante  la  locazione,   tutte   le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che
sono a carico del conduttore. 
 
  Se si tratta di  cose  mobili,  le  spese  di  conservazione  e  di
ordinaria manutenzione sono, salvo  patto  contrario,  a  carico  del
conduttore.