(CODICE CIVILE-art. 1577)
                             Art. 1577. 
 
                    (Necessita' di riparazioni). 
 
  Quando la cosa locata abbisogna  di  riparazioni  che  non  sono  a
carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore. 
 
  Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore  puo'  eseguirle
direttamente,  salvo  rimborso,  purche'  ne  dia  contemporaneamente
avviso al locatore.