Art. 1578.
(Vizi della cosa locata).
Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi che
ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso pattuito, il
conduttore puo' domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui
conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da
vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi
stessi al momento della consegna.