Articolo 158
                Disposizioni regionali di attuazione

   1.  Fino  all'emanazione  di  apposite  disposizioni  regionali di
attuazione   del   presente  codice  restano  in  vigore,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  regolamento  approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
 
          Nota all'art. 158:
              -  Il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il
          «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939,
          n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del
          5 ottobre 1940.