ART. 158
         (opere e interventi per il trasferimento di acqua)

   1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo  delle  risorse idriche,
laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua  tra  regioni  diverse  e  cio'  travalichi  i  comprensori  di
riferimento  dei  distretti  idrografici,  le  Autorita'  di  bacino,
sentite  le  regioni interessate, promuovono accordi di programma tra
le   regioni   medesime,   ai  sensi  dell'articolo  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
propria  competenza,  assumono  di  concerto  le opportune iniziative
anche  su  richiesta  di  una  Autorita'  di  bacino o di una regione
interessata  od  anche  in  presenza  di  istanza presentata da altri
soggetti  pubblici  o  da  soggetti  privati interessati, fissando un
termine per definire gli accordi.
   2.  In  caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo
delle  risorse  idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso,
provvede  in  via  sostitutiva,  previa diffida ad adempiere entro un
congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
   3.  Le  opere  e gli impianti necessari per le finalita' di cui al
presente  articolo  sono  dichiarati  di interesse nazionale. La loro
realizzazione  e  gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere
poste  anche  a  totale  carico  dello Stato mediante quantificazione
dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta  dei  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ciascuno  per  la parte di
rispettiva  competenza.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  esperisce  le  procedure  per  la concessione d'uso delle
acque  ai  soggetti  utilizzatori e definisce la relativa convenzione
tipo;  al  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti compete la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per l'esecuzione e la
gestione degli interventi, nonche' l'affidamento per la realizzazione
e la gestione degli impianti.
 
          Nota all'art. 158:
              -  L'art.  34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
          267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti   locali»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          28 settembre 2000, n. 227, S.0. e' il seguente:
              «Art.   34   (Accordi   di  programma).  -  1.  Per  la
          definizione  e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di
          programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro
          completa  realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
          comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
          di  altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
          soggetti   predetti,  il  presidente  della  Regione  o  il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza   primaria   o  prevalente  sull'opera  o  sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione  di un accordo di programma, anche su richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento  delle  azioni e per determinarne i tempi, le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
              2.  L'accordo  puo'  prevedere altresi' procedimenti di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
              3.   Per   verificare  la  possibilita'  di  concordare
          l'accordo  di  programma,  il presidente della Regione o il
          presidente   della  provincia  o  il  sindaco  convoca  una
          conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
          interessate.
              4.  L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime del
          presidente  della  Regione, del presidente della provincia,
          dei  sindaci  e delle altre amministrazioni interessate, e'
          approvato  con  atto formale del presidente della Regione o
          del   presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed  e'
          pubblicato   nel   bollettino   ufficiale   della  Regione.
          L'accordo,  qualora  adottato  con  decreto  del presidente
          della  Regione,  produce  gli  effetti  della intesa di cui
          all'art.  81  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio   1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti   variazioni   degli  strumenti  urbanistici  e
          sostituendo  le  concessioni  edilizie,  sempre  che vi sia
          l'assenso del comune interessato.
              5.  Ove  l'accordo  comporti variazione degli strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
              6.  Per  l'approvazione  di progetti di opere pubbliche
          comprese  nei programmi dell'amministrazione e per le quali
          siano  immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
          si  procede  a  norma  dei precedenti commi. L'approvazione
          dell'accordo  di  programma  comporta  la  dichiarazione di
          pubblica   utilita',   indifferibilita'  ed  urgenza  delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
              7.   La   vigilanza   sull'esecuzione  dell'accordo  di
          programma  e  gli  eventuali  interventi  sostitutivi  sono
          svolti  da  un  collegio  presieduto  dal  presidente della
          Regione  o  dal  presidente della provincia o dal sindaco e
          composto  da  rappresentanti degli enti locali interessati,
          nonche'  dal  Commissario  del  Governo nella Regione o dal
          prefetto   nella   provincia   interessata  se  all'accordo
          partecipano   amministrazioni   statali   o  enti  pubblici
          nazionali.
              8.  Allorche' l'intervento o il programma di intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione  dell'accordo  di  programma  e' promossa dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare  la  conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed  e'  composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          Commissario del Governo ed al prefetto.».