(Norme-art. 158)
                              Art. 158 
         (Avocazione nel caso di mancato accoglimento della 
                     richiesta di archiviazione) 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  554  comma  2  del  codice,  il
pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore
generale presso la corte di appello che  puo'  disporre  l'avocazione
con decreto motivato entro cinque giorni  dalla  comunicazione  della
ordinanza medesima.  Decorso  tale  termine,  il  pubblico  ministero
formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi. 
  2.  Il  decreto  con  il  quale  il  procuratore  generale  dispone
l'avocazione e' immediatamente comunicato al pubblico ministero. 
  3.  Disposta  l'avocazione,   il   procuratore   generale   formula
l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del
codice ai fini  degli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  555  e
seguenti del codice.