Art. 158. 
                       Biblioteche scolastiche 
 
  1. Ogni classe elementare, esclusa  la  prima,  ha  una  biblioteca
scolastica per uso degli alunni. 
  2. Le dotazioni librarie e  le  modalita'  per  la  gestione  delle
biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai
sensi dell'articolo 10. 
  3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe  si
provvede anche con: 
   a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali; 
    b) con eventuali donazioni e lasciti privati.