Art. 158. Oggetto 1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale". 2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.