Art. 158.
                               Oggetto
  1.  Il presente  titolo ha  come oggetto  le funzioni  e i  compiti
amministrativi   relativi   alla  materia   "polizia   amministrativa
regionale e locale".
  2. Le regioni e gli enti  locali sono titolari delle funzioni e dei
compiti   di   polizia   amministrativa   nelle   materie   ad   essi
rispettivamente  trasferite  o  attribuite.  La  delega  di  funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni  e da queste ultime agli enti
locali, anche  per quanto  attiene alla subdelega,  ricomprende anche
l'esercizio   delle   connesse   funzioni  e   compiti   di   polizia
amministrativa.