(CODICE CIVILE-art. 1584)
                             Art. 1584. 
 
          (Diritti del conduttore in caso di riparazioni). 
 
  Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae  per  oltre  un  sesto
della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni,
il  conduttore  ha  diritto  a  una  riduzione   del   corrispettivo,
proporzionata  all'intera   durata   delle   riparazioni   stesse   e
all'entita' del mancato godimento. 
 
  Indipendentemente  dalla  sua   durata,   se   l'esecuzione   delle
riparazioni  rende  inabitabile  quella  parte  della  cosa  che   e'
necessaria per l'alloggio del conduttore e  della  sua  famiglia,  il
conduttore puo' ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del
contratto.