(CODICE CIVILE-art. 1588)
                             Art. 1588. 
 
            (Perdita e deterioramento della cosa locata). 
 
  Il conduttore risponde della perdita  e  del  deterioramento  della
cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se  derivanti  da
incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa  a  lui  non
imputabile. 
 
  E' pure responsabile della perdita e del  deterioramento  cagionati
da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso  o  al
godimento della cosa.