Art. 1588.
(Perdita e deterioramento della cosa locata).
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della
cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da
incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non
imputabile.
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati
da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al
godimento della cosa.