Art. 159
     Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

  1.  Alla  data  di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto,  il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
istituito  dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione
di  Autorita'  di  vigilanza  sulle risorse idriche e sui rifiuti, di
seguito   denominata   "Autorita'",  con  il  compito  di  assicurare
l'osservanza,  da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei
principi  e  delle  disposizioni di cui alle parti terza e quarta del
presente decreto.
  2.  Sono organi dell'Autorita' il presidente, il comitato esecutivo
ed  il  consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione
per  la  vigilanza sulle risorse idriche" e "Sezione per la vigilanza
sui   rifiuti";   ciascuna   sezione   e'   composta  dal  presidente
dell'Autorita',  dal  coordinatore  di sezione e da cinque componenti
per  la  "Sezione  per  la  vigilanza sulle risorse idriche" e da sei
componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato
esecutivo   e'   composto   dal   presidente   dell'Autorita'  e  dai
coordinatori  di  sezione. Il consiglio dell'Autorita' e' composto da
tredici  membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente
della  Repubblica,  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri. Il
presidente  dell'Autorita'  e  quattro  componenti del consiglio, dei
quali  due  con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su
proposta  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
due  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, due su
proposta  del Ministro per la funzione pu bblica, uno su proposta del
Ministro  delle  attivita' produttive relativamente alla "Sezione per
la  vigilanza  sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza
dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome. Le proposte
sono  previamente  sottoposte  al parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
  3.  Il  Presidente  dell'Autorita'  e'  il  legale  rappresentante,
presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali
esso  si  articola.  Il  comitato  esecutivo  e' l'organo deliberante
dell'Autorita'  e  provvede  ad  assumere le relative decisioni sulla
base  dell'istruttoria  e  delle  proposte  formulate dal consiglio o
dalle sue sezioni.
  4.   L'organizzazione   e   il   funzionamento,   anche  contabile,
dell'Autorita' sono disciplinati, in conformita' alle disposizioni di
cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento
deliberato  dal  Consiglio  dell'Autorita' ed emanato con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui
al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5.  I  componenti  dell'Autorita' sono scelti fra persone dotate di
alta  e  riconosciuta  competenza nel settore, durano in carica sette
anni  e  non  possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono  esercitare,  direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale  o  di  consulenza  attinente  al settore di competenza
dell'Autorita';  essi  non  possono  essere  dipendenti  di  soggetti
privati,  ne'  ricoprire  incarichi  elettivi o di rappresentanza nei
partiti  politici,  ne'  avere  interessi  diretti  o indiretti nelle
imprese  operanti  nel  settore  di  competenza  della  Autorita'.  I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo
per  l'intera  durata dell'incarico o, se professori universitari, in
aspettativa,  senza  assegni,  per  l'intera  durata del mandato. Per
almeno   due   anni   dalla  cessazione  dell'incarico  i  componenti
dell'Autorita'    non    possono    intrattenere,    direttamente   o
indirettamente,  rapporti  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
  6.  In  fase  di  prima  attuazione,  e  nel rispetto del principio
dell'invarianza  degli  oneri  a carico della finanza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n.
308,  il  Presidente  ed  i  componenti del Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento
del    primo    mandato   settennale   dell'Autorita'   ed   assumono
rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorita' di vigilanza
sulle  risorse  idriche  e sui rifiuti e di componenti della "Sezione
per  la  vigilanza  sulle  risorse  idriche", tra i quali il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio nomina il coordinatore.
Analogamente,   il   Presidente  ed  i  componenti  dell'Osservatorio
nazionale  sui  rifiuti  istituito dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato
settennale  dell'Autorita' ed assumono rispettivamente le funzioni di
coordinatore  e  di  componenti  della  "Sezione per la vigilanza sui
rifiuti".
  7.  L'Autorita'  si  avvale  di una segreteria tecnica, composta da
esperti   di   elevata   qualificazione,  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorita'. Per
essi  valgono  le  incompatibilita' di cui al comma 5 con le relative
conseguenze   previste.   L'Autorita'   puo'   richiedere   ad  altre
amministrazioni  pubbliche  di  avvalersi  di  loro  prestazioni  per
funzioni  di  ispezione  e  di  verifica. La dotazione organica della
segreteria  tecnica,  cui  e'  preposto  un  dirigente, e le spese di
funzionamento   sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
  8.   I   componenti  dell'Autorita'  e  della  segreteria  tecnica,
nell'esercizio  delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti
al   segreto   d'ufficio.   Si  applicano  le  norme  in  materia  di
pubblicita', partecipazione e accesso.
  9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
determinato    il   trattamento   economico   spettante   ai   membri
dell'Autorita' e ai componenti della segreteria tecnica.
  10.  Il  bilancio  preventivo  e  il rendiconto della gestione sono
soggetti  al  controllo  della  Corte  dei  conti  ed  alle  forme di
pubblicita'  indicate  nel  regolamento di cui al comma 6; della loro
pubblicazione   e'   dato   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  11.  L'Autorita' definisce annualmente e con proiezione triennale i
programmi  di  attivita'  e le iniziative che intende porre in essere
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, ed a garanzia
degli  interessi  degli  utenti,  dandone  comunicazione  al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  12.  L'Autorita' e' rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello
Stato.
 
          Note all'art. 159:
              -  La  legge 5 gennaio 1994 n. 37 recante "Norme per la
          tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi, dei
          torrenti,  dei  laghi  e  delle  altre  acque  pubbliche e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n.
          14, S.O.
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              -  Il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22,
          recante "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti,
          della  direttiva  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.