Art. 159.
      Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

  1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    a)  con  l'arresto  da  tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a),
b),  c)  e  g),  97,  comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128,
comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
    b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
5.000  euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151,
comma 1, 152, comma 1, 154;
    c)  con  l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97,
comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
    d)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro  per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e
3.
  2.  Il  preposto  e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e'
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
    a)  con  l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro  per  la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100,
comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
    b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro
per  la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3
e 6, 152, comma 2.