Art. 159 
 
Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori
                                  - 
 
           Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori 
 
             (artt. 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000) 
 
    1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal  direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di  avverse
condizioni climatiche, di forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a
far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione
dell'appalto. 
    2. Tra le circostanze speciali di cui al  comma  1  rientrano  le
situazioni che determinano la necessita' di procedere alla  redazione
di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132,
comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall'articolo
132, comma 1, lettere c) e d, del codice, la sospensione  e'  ammessa
solo quando  dipenda  da  fatti  non  prevedibili  al  momento  della
stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta  alla  redazione
di una perizia di  variante,  il  tempo  deve  essere  adeguato  alla
complessita'  ed  importanza  delle  modifiche  da   introdurre   nel
progetto. 
    3. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2,  senza
che la stazione appaltante  abbia  disposto  la  ripresa  dei  lavori
stessi, puo' diffidare per iscritto il responsabile del  procedimento
a dare le necessarie disposizioni al  direttore  dei  lavori  perche'
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida  ai  sensi  del
presente comma e' condizione necessaria per poter  iscrivere  riserva
all'atto della ripresa dei lavori, qualora  l'esecutore  intenda  far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 
    4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il  responsabile
del procedimento determina il momento in  cui  sono  venute  meno  le
ragioni di pubblico interesse o di necessita' che lo hanno indotto  a
sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu'
di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un  quarto  della
durata complessiva prevista per l'esecuzione  dei  lavori  stessi,  o
comunque quando  superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  puo'
richiedere lo scioglimento del  contratto  senza  indennita';  se  la
stazione appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l'esecutore  ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. 
    5.  Salvo  quanto  previsto   dall'ultimo   periodo   del   comma
precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque  sia  la  causa,
non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. 
    6. In ogni caso, e salvo che la  sospensione  non  sia  dovuta  a
cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non e' calcolata  nel
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 
    7. Alla sospensione parziale dei lavori  ai  sensi  dell'articolo
158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina  altresi'
il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di  giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione  per  il  rapporto
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto  della  sospensione
parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso  periodo
secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40. 
    8. L'esecutore che per cause a lui  non  imputabili  non  sia  in
grado di ultimare i lavori nel termine fissato  puo'  richiederne  la
proroga. 
    9. La richiesta di proroga  deve  essere  formulata  con  congruo
anticipo rispetto alla  scadenza  del  termine  contrattuale  tenendo
conto  del  tempo  previsto  dal  comma  10.  In  ogni  caso  la  sua
concessione non pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per
l'eventuale  imputabilita'  della  maggiore  durata  a  fatto   della
stazione appaltante. 
    10. La risposta in merito all'istanza  di  proroga  e'  resa  dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento. 
    11. L'esecutore deve ultimare  i  lavori  nel  termine  stabilito
dagli  atti  contrattuali,  decorrente  dalla  data  del  verbale  di
consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo
154, dall'ultimo dei verbali di consegna. 
    12. L'ultimazione dei  lavori,  appena  avvenuta,  e'  comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede
subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
    13. L'esecutore non ha diritto allo  scioglimento  del  contratto
ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per  qualsiasi  causa  non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati  nel  termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 
    14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi  dell'articolo
136 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo  di
ritardo e' determinato sommando il ritardo accumulato  dall'esecutore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di  cui  all'articolo  43,
comma 10, e  il  termine  assegnato  dal  direttore  dei  lavori  per
compiere i lavori. 
 
          Note all'art. 159 
              - Il testo dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e
          d), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163,
          e' il seguente: 
              "Art. 132 (Termini di adempimento, penali,  adeguamenti
          dei prezzi) - 1.  Le  varianti  in  corso  d'opera  possono
          essere ammesse, sentito il progettista e il  direttore  dei
          lavori, esclusivamente qualora  ricorra  uno  dei  seguenti
          motivi: 
              a) per esigenze derivanti da sopravvenute  disposizioni
          legislative e regolamentari; 
              b) per cause impreviste e imprevedibili  accertate  nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento,  o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono determinare, senza aumento di costo,  significativi
          miglioramenti nella qualita' dell'opera o di  sue  parti  e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
              c) per la presenza di eventi  inerenti  alla  natura  e
          alla  specificita'  dei  beni  sui  quali   si   interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibli nella fase progettuale; 
              d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma  2,  del
          codice civile;" 
              - Per il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163si vedsa nelle Note all'art. 131.