Art. 159. (Art. 18 del Testo Unico) Ogni segnalazione diversa (cartelli, segni sulla pavimentazione, segnali luminosi) della quale e' vietato l'impiego e' quella che differisce dalle segnalazioni prescritte nel presente Regolamento, particolarmente per una o piu' delle seguenti caratteristiche: - tipo, forma e proporzioni del simbolo e delle zone colorate; - colori e luci impiegati e loro disposizione; - forma e grandezza del cartello o dei dispositivi luminosi; - erronea applicazione di materiali rifrangenti; - nuovi segnali non previsti nelle norme nazionali; - iscrizioni che si differenzino da quelle previste sia per realizzazione che per significato. I modi diversi, da quelli prescritti con i quali e' vietata la applicazione di segnali stradali, possono riguardare i criteri seguenti: - distanze, altezze e luoghi di posa; - tipo, o simbolo del cartello, in rapporto alla configurazione stradale. E' vietato l'uso di segnali stradali, anche in formato ridotto, in luoghi o posizioni, e per scopi diversi, da quelli del segnalamento stradale.