(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 159)
                 Art. 159. (Art. 18 del Testo Unico) 

 
  Ogni segnalazione diversa (cartelli,  segni  sulla  pavimentazione,
segnali luminosi) della quale e'  vietato  l'impiego  e'  quella  che
differisce dalle segnalazioni prescritte  nel  presente  Regolamento,
particolarmente per una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
    - tipo, forma e proporzioni del simbolo e delle zone colorate; 
    - colori e luci impiegati e loro disposizione; 
    - forma e grandezza del cartello o dei dispositivi luminosi; 
    - erronea applicazione di materiali rifrangenti; 
    - nuovi segnali non previsti nelle norme nazionali; 
    - iscrizioni che si  differenzino  da  quelle  previste  sia  per
realizzazione che per significato. 
  I modi diversi, da quelli prescritti con  i  quali  e'  vietata  la
applicazione  di  segnali  stradali,  possono  riguardare  i  criteri
seguenti: 
    - distanze, altezze e luoghi di posa; 
    - tipo, o simbolo del cartello, in rapporto  alla  configurazione
stradale. 
  E' vietato l'uso di segnali stradali, anche in formato ridotto,  in
luoghi o posizioni, e per scopi diversi, da quelli  del  segnalamento
stradale.