Art. 159. Conferma degli esattori in carica Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. Per il primo quinquennio del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall'articolo 56 e' ricondotto a tale limite al termine del primo quinquennio. Il Ministro per le finanze puo' esercitare la facolta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.