(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 159)
                              Art. 159. 
                  Conferma degli esattori in carica 

 
  Gli esattori che intendono  avvalersi  per  il  decennio  1964-1973
della facolta' prevista dall'articolo 36, debbono presentare  domanda
al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto  e  settimo
comma dello stesso articolo 36, i dati da prendersi in considerazione
sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. 
  Per  il  primo  quinquennio  del  decennio  1964-1973,  l'aggio  da
attribuire in sede di conferma  non  puo'  superare  l'8  per  cento.
L'aggio che supera il limite massimo del  6,72  per  cento  stabilito
dall'articolo 56 e' ricondotto a tale limite  al  termine  del  primo
quinquennio. 
  Il Ministro per le finanze  puo'  esercitare  la  facolta'  di  cui
all'ultimo comma dell'articolo 36 entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente testo unico.