Art. 159 (a).
                   Rimozione e blocco dei veicoli
  1. Gli organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono  la
rimozione dei veicoli:
    a)  nelle  strade  e  nei  tratti  di  esse  in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che  la  sosta  dei
veicoli  costituisce  grave  intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
    b) nei casi di cui agli articoli 157, (( comma 4, )) e 158, commi
1, 2 e 3;
    c) in tutti gli  altri  casi  in  cui  la  sosta  sia  vietata  e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
    d)  quando  il  veicolo  sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada  per  motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
  2.  Gli  enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla  rimozione
devono  avere  le  caratteristiche prescritte nel regolamento. (( Con
decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica  di  realizzazione  dei  veicoli   o   di   sicurezza   della
circolazione. ))
  3.  In  alternativa  alla  rimozione  e'  consentito,  anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche  e  modalita'  di   applicazione   saranno   stabilite   nel
regolamento.  L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione.
  4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi  costituiscono
sanzione   amministrativa  accessoria  alle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei  comportamenti  di  cui  al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
  5.   Gli  organi  di  polizia  possono,  altresi',  procedere  alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro  stato  o  per  altro
fondato  motivo  si  possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione puo' provvedere anche  l'ente  proprietario  della  strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art.  15  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 (b).
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 81 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il  testo  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.  915/1982
          (Attuazione delle  direttive  CEE  n.  75/442  relative  ai
          rifiuti,   n.   76/403   relativa   allo   smaltimento  dei
          policlorodifenili e dei policlorotrifenili  e  n.    78/319
          relative ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente:
             "Art.  15  (Veicoli  a  motore,  rimorchi e simili). - I
          veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei
          proprietari o per disposizione di  legge,  siano  destinati
          alla  demolizione debbono essere conferiti dal proprietario
          stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la
          demolizione,   l'eventuale   recupero   di   parti   e   la
          rottamazione.
             I  veicoli  a  motore,  i rimorchi e simili rinvenuti da
          organi pubblici e non reclamati dai  proprietari  ai  sensi
          degli  articoli  927-929  del codice civile, nonche' quelli
          acquistati per occupazione  dagli  stessi  organi  in  base
          all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
          raccolta  per la demolizione, l'eventuale recupero di parti
          e la rottamazione,  nei  casi  e  con  le  procedure  e  le
          modalita'   che   saranno   fissate  con  apposito  decreto
          interministeriale emanato  dal  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             La  scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di
          cui ai commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne
          stabilisce anche la superficie massima,  sentiti  i  comuni
          interessati,  nel  quadro  del  piano  di  cui  all'art. 6,
          lettera a).
             Nei casi in cui i centri siano realizzati e  gestiti  da
          soggetti  diversi  dai comuni o da consorzi di cui all'art.
          6,  e'  necessaria  una  apposita  licenza   comunale   che
          stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi di superficie del
          centro  e  della  quantita'  di  materiale complessivamente
          accumulabile nel centro stesso, nonche' il tempo massimo di
          detenzione da parte del centro  dei  materiali  da  avviare
          alla  demolizione  o rottamazione, non superiore comunque a
          centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine  di
          evitare  l'eccessivo  deterioramento dei materiali stessi e
          di agevolarne una sollecita riutilizzazione.
             Nei casi  in  cui  il  centro  di  raccolta  e'  gestito
          direttamente  dal  comune,  i  requisiti  di  cui  al comma
          precedente sono fissati nel regolamento comunale.
             Il comune, il consorzio  o  l'impresa  che  gestisce  il
          centro  di  raccolta deve corrispondere al proprietario del
          veicolo conferito il  prezzo  ragguagliato  al  suo  valore
          commerciale.
             Il  gestore del centro di raccolta non puo' avviare alla
          rottamazione  il  veicolo  se  non  dopo   aver   accertato
          l'avvenuta  radiazione  dello  stesso dal pubblico registro
          automobilistico ed aver riportato su apposito registro,  da
          tenere  costantemente  aggiornato  presso il centro stesso,
          gli estremi della formalita' di radiazione.
             Resta salva la facolta' degli ufficiali e  degli  agenti
          di  pubblica  sicurezza  di  accedere  in qualunque ora nei
          luoghi destinati all'esercizio delle attivita'  contemplate
          nel  presente  articolo al fine di vigilare sull'osservanza
          delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti".