Art. 159 (a).
Rimozione e blocco dei veicoli
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, (( comma 4, )) e 158, commi
1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione
devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. (( Con
decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione. ))
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono
sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro
fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 (b).
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 81 del D.Lgs. n. 360/1993.
(b) Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 915/1982
(Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relative ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319
relative ai rifiuti tossici e nocivi) e' il seguente:
"Art. 15 (Veicoli a motore, rimorchi e simili). - I
veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei
proprietari o per disposizione di legge, siano destinati
alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario
stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la
demolizione, l'eventuale recupero di parti e la
rottamazione.
I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da
organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi
degli articoli 927-929 del codice civile, nonche' quelli
acquistati per occupazione dagli stessi organi in base
all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di
raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti
e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le
modalita' che saranno fissate con apposito decreto
interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro.
La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di
cui ai commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne
stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni
interessati, nel quadro del piano di cui all'art. 6,
lettera a).
Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da
soggetti diversi dai comuni o da consorzi di cui all'art.
6, e' necessaria una apposita licenza comunale che
stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi di superficie del
centro e della quantita' di materiale complessivamente
accumulabile nel centro stesso, nonche' il tempo massimo di
detenzione da parte del centro dei materiali da avviare
alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque a
centottanta giorni dalla data del conferimento, al fine di
evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e
di agevolarne una sollecita riutilizzazione.
Nei casi in cui il centro di raccolta e' gestito
direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma
precedente sono fissati nel regolamento comunale.
Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il
centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del
veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore
commerciale.
Il gestore del centro di raccolta non puo' avviare alla
rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato
l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro
automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da
tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso,
gli estremi della formalita' di radiazione.
Resta salva la facolta' degli ufficiali e degli agenti
di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei
luoghi destinati all'esercizio delle attivita' contemplate
nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza
delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti".