Art. 159. 
                      Oneri a carico dei comuni 
 
  1.   Spetta   ai   comuni   provvedere   al   riscaldamento,   alla
illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole  e  alle  spese
necessarie per  l'acquisto,  la  manutenzione,  il  rinnovamento  del
materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi
o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi  ginnici  e
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti  per  tutte
le scuole elementari, salvo che per le  scuole  annesse  ai  convitti
nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le  quali  si
provvede ai sensi dell'articolo 139. 
  2. Sono inoltre a carico dei comuni  le  spese  per  l'arredamento,
l'illuminazione, il riscaldamento, la custodia  e  la  pulizia  delle
direzioni didattiche nonche' la fornitura alle stesse degli  stampati
e degli oggetti di cancelleria.