Art. 159.
                             Definizioni
  1. Le  funzioni ed i  compiti amministrativi relativi  alla polizia
amministrativa  regionale e  locale concernono  le misure  dirette ad
evitare danni  o pregiudizi che  possono essere arrecati  ai soggetti
giuridici ed alle  cose nello svolgimento di  attivita' relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate,
delle regioni  e degli  enti locali,  senza che  ne risultino  lesi o
messi  in  pericolo i  beni  e  gli  interessi tutelati  in  funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
  2.  Le funzioni  ed  i compiti  amministrativi relativi  all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera
l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive
e  repressive dirette  al mantenimento  dell'ordine pubblico,  inteso
come il complesso  dei beni giuridici fondamentali  e degli interessi
pubblici primari  sui quali si  regge l'ordinata e  civile convivenza
nella comunita' nazionale, nonche'  alla sicurezza delle istituzioni,
dei cittadini e dei loro beni.
 
          Nota all'art. 159:
            - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 3.