(CODICE CIVILE-art. 1590)
                             Art. 1590. 
 
                  (Restituzione della cosa locata). 
 
  Il conduttore deve restituire  la  cosa  al  locatore  nello  stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della  descrizione  che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il  consumo
risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto. 
 
  In mancanza di descrizione, si  presume  che  il  conduttore  abbia
ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. 
 
  Il conduttore non  risponde  del  perimento  o  del  deterioramento
dovuti a vetusta'. 
 
  Le cose mobili si devono  restituire  nel  luogo  dove  sono  state
consegnate.