Art. 16.
                       Compiti del Casellario
  1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
    a) archiviare,  conservare, comunicare agli utenti dati, relativi
a  casi  d'infortunio professionale e non professionale e di malattia
professionale,  i  quali  importino  invalidita'  permanente o morte,
anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
    b) elaborare   i   dati,  mediante  procedure  informatiche,  che
consentano  l'ottimizzazione  della loro utilizzazione anche in forma
aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
    c) favorire  l'integrazione  ed  il  raccordo della propria banca
dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonche'
con quelle a carattere previdenziale.
  2.  Puo',  altresi',  fornire  dati in forma aggregata per indagini
conoscitive alle istituzioni pubbliche e private di studi e ricerche.