Art. 16
                      Competenza delle regioni

  1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si
applicano  fino  all'adozione  dei  provvedimenti di competenza delle
regioni,  ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed
assistenza  agli  enti  locali  ivi  previste,  le regioni promuovono
altresi',  nel  rispetto  delle  rispettive competenze, l'adozione di
strumenti  di  raccordoche  consentano  la  collaborazione e l'azione
coordinata  tra  i  diversi  enti  ed  organi preposti, per i diversi
aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo del comma 5 dell'art. 30 del citato decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
              "5.  Le  regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
          compiti  attribuiti  agli  enti locali per l'attuazione del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
          412,  nonche'  compiti  di  assistenza  agli  stessi per le
          attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
          operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
          installazione,   esercizio   e   controllo  degli  impianti
          termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza
          unificata   sullo  stato  di  attuazione  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 agosto  1993, n. 412, nei
          rispettivi territori".