Art. 16
                 Valutazione annuale dei funzionari

  1.  Ai  fini  della valutazione annuale i funzionari della carriera
prefettizia  con  la  qualifica  di  viceprefetto  e  di viceprefetto
aggiunto  presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri
per  la  relativa  compilazione  sono  determinati  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro  un  anno  dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentito il consiglio di
amministrazione,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  valutazione dei
funzionari  ai  fini  sia  della  verifica  dei  risultati conseguiti
secondo  le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  che,  limitatamente  ai
viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
  2.  La relazione e' presentata dai funzionari di cui al comma 1, in
relazione  alla  struttura  di  rispettiva  appartenenza, al prefetto
titolare   dell'ufficio   territoriale   del  governo,  al  capo  del
dipartimento  o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  3.  Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto
aggiunto,  i  responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono
una  scheda  di  valutazione  complessiva  sulla base della relazione
predisposta  dall'interessato  e  degli elementi forniti dal titolare
dell'ufficio  presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di
valutazione,  comunicata  all'interessato e corredata della relazione
dallo  stesso  presentata ai sensi del comma 1, e' inoltrata entro il
31  marzo  alla  commissione  per  la  progressione  in carriera, che
formula  al  consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione
del  punteggio  complessivo  entro  il  limite  massimo  di cento. Il
consiglio  di  amministrazione  attribuisce il punteggio complessivo,
motivando  le  decisioni adottate in difformita' dalla proposta della
commissione. Un punteggio superiore ad ottanta puo' essere attribuito
nei  limiti  massimi  di  un  terzo  del  personale  con qualifica di
viceprefetto aggiunto.
  4.   Per   i   funzionari  con  la  qualifica  di  viceprefetto,  i
responsabili  delle  strutture  di cui al comma 2 redigono una scheda
valutativa,  sulla  base della relazione presentata dall'interessato,
da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
  5.  Con  lo  stesso  decreto  ministeriale  di  cui al comma 1 sono
determinati  specifici  criteri  per  la  formulazione  delle  schede
valutative di cui ai commi 3 e 4.
  6.  Le  schede  di  cui  ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo
personale   e   vengono   prese   in  considerazione  anche  ai  fini
dell'affidamento  di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale
della retribuzione di risultato.
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20,  comma  8, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (per l'argomento
          vedasi nelle note all'art. 1):
              "8.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
          le  amministrazioni che esercitano competenze in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto
          1988, n. 400".