Art. 16. 
     (Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato) 
   1. L'Osservatorio svolge la sua attivita'  in  collaborazione  con
l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui  all'articolo  12
della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  sulle  materie  di  comune
interesse. 
   2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per  il  volontariato
sono convocati in seduta congiunta almeno una volta  all'anno,  sotto
la presidenza del Ministro per la solidarieta' sociale o  di  un  suo
delegato. 
   3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a  decorrere
dal 2000. 
 
          Nota all'art. 16, comma 1:
              - La    legge   11 agosto   1991,   n.   266   recante:
          "Legge-quadro   sul   volontariato",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  22 agosto  1991,  n.  196.  Il  testo
          dell'art. 12, e' il seguente:
              "Art.  12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito  l'Osservatorio  nazionale  per  il volontariato,
          presieduto  dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
          delegato   e   composto   da   dieci  rappresentanti  delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in   almeno   sei   regioni,   da  due  esperti  e  da  tre
          rappresentanti  delle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative.   L'Osservatorio,   che   si   avvale  del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato  generale  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, ha i seguenti compiti:
                a) provvedere  al  censimento delle organizzazioni di
          volontariato  ed  alla  diffusione  della  conoscenza delle
          attivita' da esse svolte;
                b) promuovere   ricerche   e   studi   in   Italia  e
          all'estero;
                c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
          sviluppo del volontariato;
                d) approvare  progetti  sperimentali elaborati, anche
          in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
          volontariato  iscritte  nei  registri di cui all'art. 6 per
          far   fronte   ad   emergenze   sociali   e   per  favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate;
                e) offrire  sostegno  e  consulenza  per  progetti di
          informatizzazione   e   di   banche-dati   nei  settori  di
          competenza della presente legge;
                f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali;
                g) sostenere,   anche  con  la  collaborazione  delle
          regioni,  iniziative  di formazione ed aggiornamento per la
          prestazione dei servizi;
                h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
          e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
                i) promuovere,  con cadenza triennale, una Conferenza
          nazionale  del volontariato, alla quale partecipano tutti i
          soggetti   istituzionali,   i   gruppi   e   gli  operatori
          interessati.
              2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, il fondo
          per    il    volontariato,    finalizzato    a    sostenere
          finanziariamente  i  progetti  di  cui  alla lettera d) del
          comma 1.".