Art. 16. I criteri per il riparto del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio per il triennio 2001-2003. 1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle province autonome, ed eventualmente delle universita' e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, agli studenti iscritti alle universita' con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilita' internazionale degli studenti di cui all'art. 10 nell'esercizio finanziario di riferimento; b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente. 2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non appartenente all'Unione europea, di cui all'art. 13, comma 5, del presente decreto, nell'anno accademico in corso. 3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a) del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed eventualmente, delle universita' e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15 del presente decreto e' valutata nel modo seguente: a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, e' determinata in modo figurativo tenendo conto: 1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2; 2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente inteso nella definizione dell'art. 9, comma 6, concesse per ciascuna tipologia moltiplicato per l'80 per cento dell'importo minimo delle stesse fissato all'art. 9, comma 2. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello minimo, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo secondo la metodologia sopraindicata, purche' le borse di studio siano state concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte derivante dal riparto del Fondo per l'anno precedente; b) la spesa per la concessione di contributi per la partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con mobilita' internazionale di cui all'art. 10 del presente decreto e' ponderata con un parametro pari a 3; c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e' ponderata con un parametro pari a 2. 4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b) del comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto: a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza; b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il 31 ottobre; c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine previsto all'art. 4, comma 13. 5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del differimento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2000/2001, si tiene conto della data del 15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. 6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al comma 3, lettera c), rispetto all'anno accademico precedente, comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle modalita' di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e dalle province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo i dati con quelli dell'anno precedente, il presente comma non si applica per il riparto del fondo nel 2001. 7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai comma precedenti. 8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia autonoma non puo' comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma inferiore al 80 per cento di quella ottenuta nell'esercizio finanziario precedente. 9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome sono soggetti all'attivita' di monitoraggio del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. 10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi regionali di gestione la quota di rispettiva competenza. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Amato Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001 Ministeri istituzionali Presidenza, registro n. 7, foglio n. 173