Art. 16.
           I criteri per il riparto del Fondo integrativo
          per la concessione di prestiti d'onore e di borse
                di studio per il triennio 2001-2003.
  1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo e' ripartito tra le regioni e le
province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
    a) il  50  per  cento  in  proporzione  alla spesa destinata alla
concessione  delle  borse  di  studio  da  parte delle regioni, delle
province   autonome,  ed  eventualmente  delle  universita'  e  delle
istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale  di  cui
all'art.  15,  erogate  ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
art.  8,  agli studenti iscritti alle universita' con sede legale nel
territorio   regionale,   per   l'anno   accademico  in  corso,  allo
svolgimento  di  attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli
organismi  regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per
la  mobilita'  internazionale  degli  studenti  di  cui  all'art.  10
nell'esercizio finanziario di riferimento;
    b) il  35  per  cento  in  proporzione  al numero di idonei nelle
graduatorie  per  la  concessione  delle  borse  di  studio nell'anno
accademico  in  corso,  pubblicate  entro  il  31 dicembre  dell'anno
precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari
a 2;
    c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in
gestione  diretta  o indiretta, degli organismi regionali di gestione
effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
  2.  A  decorrere  dal  2002 a ciascuna regione e provincia autonoma
spetta,  comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni
borsa   di   studio   concessa  a  ciascuno  studente  straniero  non
appartenente  all'Unione  europea,  di  cui all'art. 13, comma 5, del
presente decreto, nell'anno accademico in corso.
  3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a)
del  comma  2,  la  spesa delle regioni e delle province autonome, ed
eventualmente,  delle  universita'  e  delle  istituzioni  per l'alta
formazione  artistica  e  musicale  di  cui  all'art. 15 del presente
decreto e' valutata nel modo seguente:
    a)  la  spesa  per  borse  di studio di cui alla legge 2 dicembre
1991,  n.  390,  art.  8,  e'  determinata in modo figurativo tenendo
conto:
      1)  del  numero  delle  borse  ad  importo intero, concesse per
ciascuna  tipologia  moltiplicato  per  l'importo minimo delle stesse
fissato all'art. 9, comma 2;
      2)  del  numero  delle  borse  a importo ridotto, uniformemente
inteso  nella definizione dell'art. 9, comma 6, concesse per ciascuna
tipologia  moltiplicato  per l'80 per cento dell'importo minimo delle
stesse  fissato  all'art.  9,  comma  2. Ove l'importo della borsa di
studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma
in  misura  inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4,
nel   calcolo  figurativo  e'  utilizzato  tale  importo  secondo  la
metodologia  sopraindicata.  Ove  l'importo della borsa di studio sia
stato  determinato  per  alcuni organismi regionali di gestione dalla
regione  e  dalla  provincia  autonoma  in  misura superiore a quello
minimo,  nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo secondo la
metodologia  sopraindicata,  purche'  le  borse di studio siano state
concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della
determinazione  della spesa complessiva per il riparto della quota di
cui  alla  lettera  a)  del  comma  1, non si tiene conto della parte
derivante dal riparto del Fondo per l'anno precedente;
    b) la   spesa   per   la   concessione   di   contributi  per  la
partecipazione  degli  studenti  borsisti  a  programmi di studio con
mobilita'  internazionale  di cui all'art. 10 del presente decreto e'
ponderata con un parametro pari a 3;
    c) la  spesa delle regioni e delle province autonome al netto del
gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e' ponderata
con un parametro pari a 2.
  4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b)
del comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato
rispettivamente  del  100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per
cento   per  gli  organismi  regionali  di  gestione  che,  nell'anno
accademico  in  corso,  abbiano  rispettato  uno,  due, tre o tutti i
seguenti termini, previsti dal presente decreto:
    a) per  la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di
studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della
rispettiva scadenza;
    b) per  la  pubblicazione  delle  graduatorie  per la concessione
delle   borse  di  studio  e  dei  servizi  abitativi  non  oltre  il
31 ottobre;
    c) per  la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi
dalla  pubblicazione  delle  graduatorie  e comunque entro il termine
previsto all'art. 4, comma 13.
  5.  Per  il  riparto  del  Fondo  nel  2001,  in considerazione del
differimento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina
e  chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di
presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per
l'anno   accademico   2000/2001,   si  tiene  conto  della  data  del
15 novembre  2000  per  la  pubblicazione  delle relative graduatorie
provvisorie,  rispetto  al termine del 31 ottobre fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
  6.  La  riduzione  delle  risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al
comma   3,  lettera  c),  rispetto  all'anno  accademico  precedente,
comporta  una  riduzione di pari importo della quota attribuibile nel
riparto.   Le  eventuali  somme  derivanti  da  tali  riduzioni  sono
ripartite  tra  le  altre  regioni e province autonome sulla base dei
criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle
modalita'  di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo
i  dati  con  quelli  dell'anno  precedente, il presente comma non si
applica per il riparto del fondo nel 2001.
  7.  L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
puo'  essere  superiore  allo  stanziamento  destinato  dalla  stessa
nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante
dal  gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse  proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le
altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai
comma precedenti.
  8.  Al  fine  di  garantire un'adeguata e tempestiva programmazione
degli  interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia
autonoma  non  puo' comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma
inferiore   al   80  per  cento  di  quella  ottenuta  nell'esercizio
finanziario precedente.
  9.  I  dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle
regioni  e  dalle  province  autonome entro e non oltre un mese dalla
data  della  richiesta  del  Ministero  e, di conseguenza, quelli non
pervenuti  entro  tale  scadenza  non sono presi in considerazione ai
fini  del  riparto  del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle
province  autonome  sono  soggetti  all'attivita' di monitoraggio del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
  10.  Entro  un  mese  dalla  emanazione  del decreto di riparto, le
regioni  e  le  province  autonome  comunicano  ai  singoli organismi
regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 9 aprile 2001
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Ministro ad interim dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                                Amato
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001
Ministeri istituzionali Presidenza, registro n. 7, foglio n. 173