Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico. 
  5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al  cui  vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento  di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti  ed
i poteri. 
 
             Nota all'art. 16: 
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art. 12,  comma
          1,  della  legge  3  aprile   1979,   n.   103   (Modifiche
          dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): 
                 "1. Le divergenze che insorgono  tra  il  competente
          ufficio dell'Avvocatura dello Stato  e  le  amministrazioni
          interessate, circa la instaurazione di  un  giudizio  o  la
          resistenza  nel  medesimo,  sono   risolte   dal   Ministro
          competente con determinazione non delegabile".