Art. 16.

                           S a n z i o n i
  1.  La  violazione  delle  disposizioni del presente regolamento e'
soggetta  alla  sanzione  amministrativa del pagamento della somma da
L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto
n.  773/1931,  quando  e' accertata una violazione delle disposizioni
contenute  nel  presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha
proceduto,   fermo   restando   l'obbligo   del   rapporto   previsto
dall'articolo 17  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce
per  iscritto,  senza  ritardo,  all'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attivita' soggette ad
autorizzazione, al questore.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 9 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 106
 
          Note all'art. 16:
              -  Si  riporta  il testo vigente degli articoli 17-bis,
          17-ter,  17-quater,  17-quinquies  e  17-sexies,  del regio
          decreto  18 giugno 1931, n. 773 (per l'argomento vedi nelle
          note alle premesse):
              "Art.  17-bis.  - 1. Le violazioni alle disposizioni di
          cui  agli  articoli 59,  60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e'
          commesso  contro  il  divieto  dell'Autorita', 86, 87, 101,
          104,  111,  115,  120,  comma  secondo,  limitatamente alle
          operazioni  diverse  da quelle indicate nella tabella, 121,
          124  e  135,  comma  quinto,  limitatamente alle operazioni
          diverse  da  quelle  indicate  nella tabella, sono soggette
          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
          lire un milione a lire sei milioni.
              2.  La  stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta
          una  delle  autorizzazioni previste negli articoli indicati
          nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e
          9.
              3.   Le   violazioni  alle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,
          108,  113,  quinto  comma,  120,  salvo quanto previsto nel
          comma  1,  126,  128,  135,  escluso il comma terzo e salvo
          quanto  previsto  nel  comma  1,  e  147 sono soggette alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          trecentomila a lire due milioni".
              "Art.  17-ter. - 1. Quando  e' accertata una violazione
          prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
          il  pubblico  ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
          l'obbligo  del  rapporto  previsto dall'art. 17 della legge
          24 novembre  1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
          ritardo,     all'autorita'     competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   o,  qualora  il  fatto  non  concerna
          attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
              2.  Nei  casi  in  cui  e'  avvenuta  la  contestazione
          immediata  della  violazione,  e'  sufficiente, ai fini del
          comma  1,  la  trasmissione del relativo verbale. Copia del
          verbale   o   del   rapporto  e'  consegnata  o  notificata
          all'interessato.
              3.   Entro   cinque   giorni   dalla   ricezione  della
          comunicazione del pubblico ufficiale, l'Autorita' di cui al
          comma  1  ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
          dell'attivita'   condotta  con  difetto  di  autorizzazione
          ovvero,  in  caso  di  violazione  delle  prescrizioni,  la
          sospensione   dell'attivita'   autorizzata   per  il  tempo
          occorrente  ad  uniformarsi  alle  prescrizioni  violate  e
          comunque  per  un  periodo  non superiore a tre mesi. Fermo
          restando  quanto  previsto  al  comma  4  e  salvo  che  la
          violazione  riguardi  prescrizioni  a tutela della pubblica
          incolumita'  o  dell'igiene,  l'ordine  di  sospensione  e'
          disposto  trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
          Non  si  da'  comunque  luogo all'esecuzione dell'ordine di
          sospensione  qualora  l'interessato dimostri di aver sanato
          le  violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
          amministrative.
              4.  Quando  ricorrono le circostanze previste dall'art.
          100,   la  cessazione  dell'attivita'  non  autorizzata  e'
          ordinata immediatamente dal questore.
              5.  Chiunque  non  osserva i provvedimenti previsti dai
          commi  3  e 4, legalmente dati dall'Autorita', e' punito ai
          sensi dell'art. 650 del codice penale".
              "Art.   17-quater. - 1. Per   le   violazioni  previste
          dall'art.    17-bis   e   dall'art.   221-bis   consistenti
          nell'inosservanza  delle prescrizioni imposte dalla legge o
          impartite   dall'Autorita'   nell'esercizio   di  attivita'
          soggette  ad autorizzazione, l'Autorita' amministrativa con
          l'ordinanza-ingiunzione    puo'   applicare   la   sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione dell'attivita'
          per un periodo non superiore a tre mesi.
              2.  La  sanzione  accessoria  e'  disposta  dal giudice
          penale   con   la  sentenza  di  condanna  nell'ipotesi  di
          connessione  obiettiva  della violazione amministrativa con
          un  reato  di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.
              3.   Nell'esecuzione   della  sanzione  accessoria,  si
          computa  l'eventuale  periodo  di  sospensione  eseguita ai
          sensi dell'art. 17-ter".
              "Art.  17-quinquies.  -  1.  Il  rapporto relativo alle
          violazioni  previste  dagli  articoli 17-bis  e  221-bis e'
          presentato al prefetto".
              "Art.  17-sexies. - 1. Per le violazioni previste dagli
          articoli 17-bis  e  221-bis  e' esclusa la confisca di beni
          immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20,
          commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
              "Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto.
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15 giugno  1959, n. 393, dal testo unico
          per  la  tutela  delle  strade, approvato con regio decreto
          8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
          1349, sui servizi di trasporto merci.
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
              Per   le   violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
              L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
              Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
              Con  il  decreto  indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente.".