ART. 16. 
                     (Disposizioni antielusive) 

 
  1. Il beneficiario di un atto di donazione o di  altra  liberalita'
tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari  inclusi  nel  campo  di
applicazione dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero  un  suo  avente
causa a titolo  gratuito,  qualora  ceda  i  valori  stessi  entro  i
successivi  cinque  anni,  e'  tenuto   al   pagamento   dell'imposta
sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta,  con  diritto
allo scomputo dall'imposta sostitutiva  delle  imposte  eventualmente
assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2. 
  2. In caso di trasferimento a titolo di successione  per  causa  di
morte o  di  donazione  dell'azienda  o  del  ramo  di  azienda,  con
prosecuzione dell'attivita' di impresa, i beni e le attivita'  ceduti
sono  assunti  ai  medesimi  valori  fiscalmente   riconosciuti   nei
confronti del dante causa. 
  3. Le disposizioni antielusive di cui  all'articolo  69,  comma  7,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, si  applicano  con  riferimento
alle imposte dovute in conseguenza  dei  trasferimenti  a  titolo  di
donazione o altra liberalita'. 
 
          Note all'art. 16:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  21 novembre  1997,  n.  461, recante "Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi  diversi,  a  norma  dell'art.  3, comma 160, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario:
              "Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
          c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917).  -  1.  Le
          plusvalenze  di  cui  alla lettera c) del comma 1 dell'art.
          81,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917,  come  modificato  dall'art. 3, comma 1, al
          netto  delle  relative  minusvalenze, determinate secondo i
          criteri  stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico n.
          917  del  1986,  sono soggette ad imposta sostitutiva delle
          imposte  sui  redditi  con  l'aliquota  del  27  per cento.
          L'eventuale  imposta sostitutiva pagata fino al superamento
          delle  percentuali  di  partecipazione o di diritti di voto
          indicate  nella predetta lettera c), del comma 1, dell'art.
          81,  e'  portata  in  detrazione  dall'imposta  sostitutiva
          dovuta ai sensi del presente comma.
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  determinati secondo i
          criteri  stabiliti  dall'art.  82 del predetto testo unico,
          sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui
          redditi con l'aliquota del 12,50 per cento.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
          distintamente  indicati  nella  dichiarazione  annuale  dei
          redditi.  Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze
          possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di
          documentazione  per la determinazione dei predetti redditi.
          L'obbligo  di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze
          e  gli  altri  proventi  per  i quali il contribuente abbia
          esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.  Le  imposte  sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono
          corrisposte  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute a saldo in base alla dichiarazione.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a) soggetti  residenti  in  Stati con i quali sono in
          vigore  convenzioni  per  evitare la doppia imposizione sul
          reddito,  che  consentano  all'amministrazione  finanziaria
          italiana   di  acquisire  le  informazioni  necessarie  per
          accertare  la  sussistenza  dei  requisiti, sempreche' tali
          soggetti  non  risiedano  negli  Stati o territori a regime
          fiscale   privilegiato   individuati  con  il  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  emanato  ai sensi del comma 7-bis
          dell'art.  76  del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai
          fini  della  sussistenza  del  requisito della residenza si
          applicano le norme previste dalle singole convenzioni;
                b) enti  od  organismi  internazionali  costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.".
              - Per  il  testo  dell'art.  69,  comma  7, della legge
          21 novembre  2000,  n.  342,  recante  "Misure  in  materia
          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
          2000,  n.  276,  supplemento ordinario, si rinvia alle note
          all'art. 17.