Art. 16.
                         (Diritto di difesa)

   1.  All'articolo  17,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  dopo le parole: "Lo straniero" sono
inserite  le  seguenti:  "parte  offesa  ovvero"  e  dopo  la parola:
"richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".
 
             Note all'art. 16:
                 -  Si  riporta  il  testo integrale dell'art. 17 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge:
                 "Art. 17 (Diritto di difesa) - 1. Lo straniero parte
          offesa   ovvero   sottoposto   a   procedimento  penale  e'
          autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
          necessario  per  l'esercizio del diritto di difesa, al solo
          fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
          i  quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione e'
          rilasciata  dal  questore  anche  per  il  tramite  di  una
          rappresentanza   diplomatica  o  consolare  su  documentata
          richiesta   della   parte  offesa  o  dell'imputato  o  del
          difensore.".