Art. 16.
              Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

  1.  Restano  in  vigore,  in  attesa  dell'emanazione  del  decreto
legislativo  con  il  quale  sara'  ridefinito  ed ampliato, ai sensi
dell'articolo  2,  comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53,   l'obbligo   di   istruzione   di   cui  all'articolo  34  della
Costituzione,  le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
 
          Note all'art. 16:
              - Si   riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  c),
          dell'art. 2 della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione). 1. I  decreti di cui all'art. 1 definiscono il
          sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione,  con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)-b) (omissis);
                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
          di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
          sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
          formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
          prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
          117,  secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  e
          mediante  regolamenti  emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e garantendo,
          attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
          persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
          istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
          legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
          diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
          di  cui  all'art.  1,  commi 1  e  2,  della presente legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
          adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge;».
              - Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
              «Art. 34. La scuola e' aperta a tutti.
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso.».