Art. 16.
Requisiti  dei  recipienti  per liquidi e tubazioni in esercizio alla
   data  di  entrata in vigore del presente decreto e non certificati
   secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
  1.  L'utilizzatore  deve  denunciare  all'ISPESL entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per
liquidi  e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli
di  legge,  per  i  quali  le  caratteristiche tecniche rientrano tra
quelle   che   individuano  le  condizioni  di  obbligatorieta'  alla
riqualificazione periodica.
  2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:
    a) una  descrizione  sintetica  del  recipiente o della tubazione
(impianto,   identificazione,   condizioni   di   esercizio,  fluido,
dimensioni, accessori di sicurezza);
    b) la  classificazione  della  attrezzatura secondo i fluidi e le
categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
    c) una  valutazione  sullo  stato  di conservazione ed efficienza
della attrezzatura.
  3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto
alla  verifica  periodica  effettua  presso l'utente un intervento di
riqualificazione  periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 1° dicembre 2004
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2005
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 12
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  il  riferimento al testo del decreto legislativo
          25 febbraio 2000, n. 93, si veda la nota all'art. 14.