(Statuto- art. 16)
                              Art. 16. 
                             Emendamenti 
    Emendamenti  potranno  essere  apportati  al   presente   Statuto
all'unanimita' dagli Stati o Organizzazioni internazionali Parti  del
presente Accordo. Detti emendamenti entreranno  in  vigore  sei  mesi
dopo la loro approvazione.