ART. 16
                      (avvio del procedimento)

   1.  Per  i  piani  e  programmi  di  cui  all'articolo  15,  prima
dell'avvio  del  procedimento  di  approvazione  il piano o programma
adottato  o  comunque  proposto  deve essere inoltrato, corredato dal
rapporto  ambientale  e  dalla  sintesi  non  tecnica,  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, al Ministero per i beni
e  le attivita' culturali, alla Commissione tecnico-consultiva per le
valutazioni  ambientali  di cui all'articolo 6 e agli altri Ministeri
eventualmente interessati.
   2.  Per  i  piani  e  programmi  di  cui  all'articolo  15,  prima
dell'avvio  del  procedimento di approvazione, ai sensi dell'articolo
10,  commi 1 e 2, presso gli uffici delle province e delle regioni il
cui  territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano
o  programma  o  dagli  effetti  della  sua  attuazione  deve  essere
depositato un congruo numero di copie della sintesi non tecnica; alle
regioni  deve  essere inviata anche copia integrale della proposta di
piano o programma e del rapporto ambientale.
   3.  La  notizia  degli  avvenuti  depositi  ed  invii  deve essere
pubblicata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 3.
   4.  Nelle  fasi  di  cui  agli  articoli  19  e 20, se esperite, e
comunque  all'avvio  dell'istruttoria,  in  ragione  delle specifiche
caratteristiche  del  piano  o programma proposto ed anche su istanza
del proponente, possono essere fissate specifiche e diverse modalita'
di  pubblicazione e di informazione, a seconda dei casi, integrando o
semplificando  quelle  di  cui ai commi 2 e 3. Qualora tali modifiche
vengano  disposte  in  sede  di  istruttoria  e comportino il rinnovo
dell'avviso  a  mezzo  stampa  di cui al comma 3, tutti i termini del
procedimento  vengono  interrotti  e  ricominciano  a decorrere dalla
pubblicazione del nuovo annuncio.