Art. 16. 
                             Esclusione 
  1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero: 
    a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un  crimine  contro  l'umanita',  quali  definiti  dagli  strumenti
internazionali relativi a tali crimini; 
    b) abbia commesso, nel  territorio  nazionale  o  all'estero,  un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata  anche  tenendo  conto
della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel  massimo  a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; 
    c) si sia reso colpevole di atti contrari  alle  finalita'  e  ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo  e  negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; 
    d) costituisca un pericolo per la sicurezza  dello  Stato  o  per
l'ordine e la sicurezza pubblica. 
  2. Il comma  1  si  applica  anche  alle  persone  che  istigano  o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o  atti  in
esso menzionati. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  i  riferimenti  alla  legge  n. 848 del 1957, si
          vedano le note all'art. 2.