Art. 16.

Obblighi di adeguata   verifica   della   clientela   da   parte  dei
               professionisti e dei revisori contabili

  1.  I  professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi
di  adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria,
nei seguenti casi:
    a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
    pagamento,  beni  od utilita' di valore pari o superiore a 15.000
euro;
    b)  quando  eseguono  prestazioni  professionali  occasionali che
comportino  la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento
di  importo  pari  o  superiore  a 15.000 euro, indipendentemente dal
fatto  che  siano  effettuate  con  una  operazione  unica o con piu'
operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    c)  tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o
non  determinabile.  Ai  fini dell'obbligo di adeguata verifica della
clientela,  la  costituzione, gestione o amministrazione di societa',
enti,  trust  o  soggetti  giuridici  analoghi  integra  in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
    d)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    e)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini del-l'identificazione di un
cliente.
  2.  I  revisori  contabili  di  cui  all'articolo  13 osservano gli
obblighi  di  identificazione  del  cliente  e  di  verifica dei dati
acquisiti  nello svolgimento della propria attivita' professionale in
forma  individuale,  associata  o  societaria, nei casi indicati alle
lettere a), d) ed e) del comma 1.