Art. 16.
                         Delega di funzioni
  1.  La  delega  di  funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
    a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
    b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita'
ed   esperienza  richiesti  dalla  specifica  natura  delle  funzioni
delegate;
    c)   che   essa   attribuisca  al  delegato  tutti  i  poteri  di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
    d)   che  essa  attribuisca  al  delegato  l'autonomia  di  spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  2.  Alla  delega  di  cui  al  comma  1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicita'.
  3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo
al  datore  di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato  delle  funzioni  trasferite.  La vigilanza si esplica anche
attraverso  i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30,
comma 4.