Art. 16. (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale) 1. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "espletamento del servizio universale" sono aggiunte le seguenti: "e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuita' della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste". 2. All'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "rete postale pubblica" sono inserite le seguenti: "e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,". 3. All'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "del servizio universale" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi postali". 4. All'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "criteri di ragionevolezza" sono inserite le seguenti: "e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,". 5. La rubrica dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente: "Reclami e rimborsi". 6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente: "1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilita' qualora sia coinvolto piu' di un operatore. E' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente". 7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente: "1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonche' le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia". 8. All'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "titolari di licenza individuale" sono inserite le seguenti: "e di autorizzazione generale".
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Autorita' di regolamentazione). - 1. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e' il Ministero delle comunicazioni. 2. In particolare l'autorita' di regolamentazione: a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo; c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23 comma 2; d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuita' della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste; e) determina i parametri di qualita' del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso; f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale; g) vigila affinche' gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti: 1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata; 2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita' di servizio fornita; 3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie; h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale, in condizioni di trasparenza e non discriminazione; i) vigila affinche' il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate; l) accerta che nell'ambito, della gestione dei servizi postali siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'; m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonche' delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale; n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali; o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali; p) definisce la nozione di «numero significativo di persone» di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; q) provvede all'emissione delle carte valori postali; r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe; s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta; t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 261 del 1999, cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Il servizio universale e' caratterizzato dalle seguenti connotazioni: a) la qualita' e' definita nell'ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea; b) il servizio e' prestato in via continuativa per tutta la durata dell'anno; c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativo rete postale, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso; d) la determinazione del «prezzo accessibile» deve prevedere l'orientamento ai costi in riferimento ad un'efficiente gestione aziendale.». - Si riporta il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto legislativo n. 261 del 1999, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Reclami e rimborsi). - 1. Relativamente al servizio universale, compresa l'area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualita' di cui all'art. 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure per determinare l'attribuzione della responsabilita' qualora sia coinvolto piu' di un operatore. E' fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all'utente. 1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonche' le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai principi comunitari in materia. 2. Qualora il reclamo non abbia avuto risultato soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi all'autorita' di regolamentazione. 3. Nei casi in cui il fornitore del servizio universale e' chiamato a rispondere dei disservizi, e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione. 4. E' fatta salva la facolta' di adire l'autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. Il fornitore del servizio universale pubblica annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti. 5-bis. Le disposizioni del presente art. sono estese ai titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».