Art. 16.
               (Misure in tema di concorrenza e tutela
                  degli utenti nel settore postale)

1.  All'articolo  2,  comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n. 261,  dopo  le  parole:  "espletamento del servizio
universale"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e adotta i provvedimenti
necessari  ad  assicurare  la  continuita'  della  fornitura  di tale
servizio   anche   in   considerazione  della  funzione  di  coesione
economica, sociale e territoriale che esso riveste".
2.  All'articolo  2,  comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n. 261,  dopo  le parole: "rete postale pubblica" sono
inserite  le  seguenti:  "e  ad  alcuni elementi dei servizi postali,
quali il sistema di codice di avviamento postale,".
3.  All'articolo  2,  comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n. 261,  le  parole:  "del  servizio  universale" sono
sostituite dalle seguenti: "dei servizi postali".
4.  All'articolo  3,  comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "criteri di ragionevolezza" sono
inserite le seguenti: "e in considerazione della funzione di coesione
sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,".
5.  La  rubrica  dell'articolo  14  del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, e' sostituita dalla seguente: "Reclami e rimborsi".
6.  Il  comma  1  dell'articolo  14 del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:
"1.  Relativamente  al  servizio  universale,  compresa  l'area della
riserva,  sono  previste dal fornitore del servizio universale, nella
carta  della  qualita'  di  cui  all'articolo  12, comma 1, procedure
trasparenti,  semplici  e  poco  onerose  per la gestione dei reclami
degli  utenti,  con  particolare  riferimento ai casi di smarrimento,
furto,  danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del
servizio,  comprese le procedure per determinare l'attribuzione della
responsabilita'  qualora  sia  coinvolto  piu'  di  un  operatore. E'
fissato  anche  il  termine per la trattazione dei reclami medesimi e
per la comunicazione del loro esito all'utente".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n. 261,  come sostituito dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"1-bis.  Le  procedure  per la gestione dei reclami di cui al comma 1
comprendono  le  procedure  conciliative  in  sede  locale nonche' le
procedure  extragiudiziali  per  la  risoluzione  delle controversie,
uniformate ai principi comunitari in materia".
8.  All'articolo  14,  comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n. 261, dopo le parole: "titolari di licenza individuale" sono
inserite le seguenti: "e di autorizzazione generale".
 
          Note all'art. 16:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva   97/67/CE   concernente  regole  comuni  per  lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per il miglioramento della qualita' del servizio), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
             «Art.   2   (Autorita'   di   regolamentazione).   -  1.
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.
             2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
              a)  espleta  le  competenze  attribuitegli  dal decreto
          legge   1°   dicembre   1993,   n.   487,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
              b)   definisce   l'ambito   dei   servizi  riservati  e
          predispone  i  controlli  atti  a  garantire  che i servizi
          stessi   siano   rispettati,   adottando,   se  necessario,
          specifici provvedimenti al riguardo;
              c)  opera  la  scelta del fornitore o dei fornitori del
          servizio    universale    conformemente    alla   normativa
          comunitaria  vigente  applicabile  ai  servizi  postali  al
          termine  del regime transitorio previsto dall'art. 23 comma
          2;
              d)   verifica   il  rispetto  degli  obblighi  connessi
          all'espletamento   del   servizio  universale  e  adotta  i
          provvedimenti  necessari ad assicurare la continuita' della
          fornitura  di  tale  servizio anche in considerazione della
          funzione  di coesione economica, sociale e territoriale che
          esso riveste;
              e)  determina  i  parametri  di  qualita'  del servizio
          universale  e  organizza  un sistema di controllo periodico
          delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
              f)  assicura  il  rispetto  degli  obblighi legati alla
          separazione  contabile  tra  i diversi servizi in relazione
          all'espletamento del servizio universale;
              g)  vigila  affinche'  gli  accordi relativi alle spese
          terminali  per  la  posta transfrontaliera intracomunitaria
          siano improntati ai principi seguenti:
               1)  fissazione  delle  spese terminali in relazione ai
          costi   di  trattamento  e  di  distribuzione  della  posta
          transfrontaliera in entrata;
               2)  collegamento  dei  livelli di remunerazione con la
          qualita' di servizio fornita;
               3)  garanzia  di  spese  terminali  trasparenti  e non
          discriminatorie;
              h)   promuove  l'adozione  di  provvedimenti  intesi  a
          realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ad alcuni
          elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di
          avviamento  postale,  in  condizioni  di  trasparenza e non
          discriminazione;
              i)   vigila   affinche'   il   fornitore  del  servizio
          universale  faccia riferimento alle norme tecniche adottate
          a livello comunitario e debitamente pubblicate;
              l)  accerta che nell'ambito, della gestione dei servizi
          postali  siano  date pubblicamente agli utenti informazioni
          sulle  caratteristiche  dei servizi offerti, in particolare
          per  quanto  riguarda  le condizioni generali di accesso ai
          servizi, i prezzi e il livello di qualita';
              m)  procede  al  rilascio delle licenze individuali per
          l'espletamento   di   prestazioni  singole  rientranti  nel
          servizio  universale  nonche' delle autorizzazioni generali
          per  l'effettuazione  dei  servizi che esulano dal campo di
          applicazione del servizio universale;
              n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le
          licenze individuali;
              o)  espleta  i  controlli  nei  riguardi  dei  soggetti
          titolari di autorizzazioni generali;
              p)  definisce  la  nozione  di «numero significativo di
          persone»  di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura
          la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana;
              q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
              r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il
          metodo di adeguamento delle tariffe;
              s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi
          di  contabilita'  dei  costi  applicati  dal  fornitore del
          servizio  universale  e  trasmette  dette informazioni alla
          Commissione europea, su richiesta;
              t)  assicura  il  rispetto  da  parte del fornitore del
          servizio  universale  dell'obbligo di pubblicazione annuale
          delle  informazioni relative al numero di reclami e al modo
          in cui sono stati gestiti.».
             -  Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  261  del 1999, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «3.  Il  servizio  universale  e'  caratterizzato dalle
          seguenti connotazioni:
               a)  la  qualita'  e'  definita  nell'ambito di ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea;
               b)  il  servizio  e'  prestato in via continuativa per
          tutta la durata dell'anno;
               c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale»
          trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza e in
          considerazione   della   funzione  di  coesione  sociale  e
          territoriale  del  servizio  e della relativo rete postale,
          attraverso  l'attivazione  di un congruo numero di punti di
          accesso;
               d)  la  determinazione  del  «prezzo accessibile» deve
          prevedere   l'orientamento   ai  costi  in  riferimento  ad
          un'efficiente gestione aziendale.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 261 del 1999, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  14  (Reclami  e  rimborsi). - 1. Relativamente al
          servizio  universale,  compresa  l'area della riserva, sono
          previste dal fornitore del servizio universale, nella carta
          della  qualita'  di  cui  all'art.  12,  comma 1, procedure
          trasparenti,  semplici  e  poco onerose per la gestione dei
          reclami  degli  utenti, con particolare riferimento ai casi
          di  smarrimento,  furto,  danneggiamento o mancato rispetto
          delle norme di qualita' del servizio, comprese le procedure
          per   determinare   l'attribuzione   della  responsabilita'
          qualora  sia  coinvolto  piu'  di  un operatore. E' fissato
          anche  il termine per la trattazione dei reclami medesimi e
          per la comunicazione del loro esito all'utente.
             1-bis.  Le  procedure per la gestione dei reclami di cui
          al  comma  1  comprendono le procedure conciliative in sede
          locale   nonche'   le   procedure  extragiudiziali  per  la
          risoluzione  delle  controversie,  uniformate  ai  principi
          comunitari in materia.
             2.   Qualora   il  reclamo  non  abbia  avuto  risultato
          soddisfacente,  l'interessato puo' rivolgersi all'autorita'
          di regolamentazione.
             3.  Nei casi in cui il fornitore del servizio universale
          e'  chiamato  a  rispondere  dei disservizi, e' previsto un
          sistema di rimborso o di compensazione.
             4.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di adire l'autorita'
          giurisdizionale  indipendentemente  dalla presentazione dei
          reclami di cui ai commi 1, 2 e 3.
             5.   Il   fornitore  del  servizio  universale  pubblica
          annualmente  informazioni relative al numero dei reclami ed
          al modo in cui sono stati gestiti.
             5-bis.  Le disposizioni del presente art. sono estese ai
          titolari   di   licenza  individuale  e  di  autorizzazione
          generale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di
          regolamentazione del settore postale le procedure elaborate
          per  la  trattazione  dei reclami degli utenti. L'Autorita'
          puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».