ART. 16
         (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo  26,  comma 1,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) nell'alinea,  le  parole:  "dei  lavori"  sono sostituite dalle
seguenti:  "di  lavori,  servizi  e  forniture"  e  dopo  le  parole:
"dell'azienda  medesima"  sono  aggiunte  le  seguenti: ", sempre che
abbia  la  disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo";
   b) alla  lettera a), dopo le parole: "in relazione ai lavori" sono
inserite le seguenti: ", ai servizi e alle forniture".
  2.  All'articolo  26,  comma 3,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) dopo  le  parole:  "Tale  documento  e'  allegato  al contratto
d'appalto  o  di  opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture";
   b) e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Nel  campo  di
applicazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006  n. 163,  e
successive   modificazioni,   tale  documento  e'  redatto,  ai  fini
dell'affidamento  del  contratto,  dal  soggetto  titolare del potere
decisionale  e  di  spesa  relativo  alla  gestione  dello  specifico
appalto.";
  3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  "3-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui ai commi 1 e 2,
l'obbligo  di  cui  al  comma 3  non  si applica ai servizi di natura
intellettuale,  alle  mere  forniture  di  materiali  o attrezzature,
nonche'  ai  lavori  o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni,  sempre  che  essi  non  comportino  rischi  derivanti  dalla
presenza  di  agenti  cancerogeni,  biologici,  atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
  3-ter.  Nei  casi  in cui il contratto sia affidato dai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con
il  committente,  il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige il
documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze recante una
valutazione  ricognitiva  dei rischi standard relativi alla tipologia
della    prestazione    che    potrebbero   potenzialmente   derivare
dall'esecuzione  del  contratto.  Il  soggetto  presso  il quale deve
essere  eseguito  il  contratto,  prima  dell'inizio dell'esecuzione,
integra  il  predetto  documento  riferendolo  ai rischi specifici da
interferenza  presenti  nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra
gli atti contrattuali.".
  4.  All'articolo  26,  comma 5,  le  parole: "i costi relativi alla
sicurezza  del  lavoro  con  particolare  riferimento a quelli propri
dello  specifico  appalto"  sono  sostituite dalle seguenti: "i costi
delle  misure  adottate  per eliminare o, ove cio' non sia possibile,
ridurre  al  minimo  i  rischi  in  materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo
periodo  e'  inserito  il seguente: "I costi di cui primo periodo non
sono soggetti a ribasso.".