Art. 16. 
 
  Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 
 
 
  1. Negli ordinamenti delle regioni, anche  per  quanto  concerne  i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale,  e
degli  enti  locali  trovano  diretta  applicazione  le  disposizioni
dell'articolo 11, commi 1 e 3. 
  2. Le regioni e gli enti locali adeguano i  propri  ordinamenti  ai
principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,  comma
1. 
  3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle  regioni  e  degli  enti
locali si applicano  le  disposizioni  vigenti;  decorso  il  termine
fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni  previste  nel
presente Titolo fino  all'emanazione  della  disciplina  regionale  e
locale.