Art. 16. (Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita) 1. E' soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520. 2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attivita' di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti gia' formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi. 3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.
Note all'art. 16. - Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1943, n. 2, abrogato dalla presente legge, recava: "Istituzione di una commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita". - Il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1946, n. 101, abrogato dalla presente legge, recava: "Modificazioni al regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, circa la competenza e la composizione della Commissione per la ricostituzione degli atti di morte e di nascita dei militari caduti in guerra". - La legge 17 febbraio 1971, n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n. 77, abrogata dalla presente legge, recava: "Disposizioni integrative dell'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto".