Art. 16 
                             Ordinamento 
 
1. L'organizzazione del Ministero della difesa  e'  articolata  nelle
seguenti componenti: 
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa; 
b) area tecnico-operativa; 
c) area tecnico-amministrativa; 
d) area tecnico-industriale; 
e) due uffici centrali; 
f) Servizio assistenza spirituale; 
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti; 
h) Circolo ufficiali delle Forze armate. 
2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo III del presente
titolo; l'area tecnico-amministrativa,  articolata  in  non  piu'  di
undici  direzioni  generali,  ovvero  nel  minor  numero   risultante
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma  404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  74,
comma 1, lettera a), del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
coordinate da un segretario generale,  e  gli  uffici  centrali  sono
disciplinati nel capo IV  del  presente  titolo  e  nel  regolamento;
l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo  V  del  presente
titolo. 
 
          Note all'art. 16:
             -  Il testo del comma 404, lettera a), dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n.
          299, e' il seguente:
             «404   (Revisione   degli   assetti   organizzativi  dei
          Ministeri    mediante   emanazione   dei   regolamenti   di
          delegificazione)  - Al fine di razionalizzare e ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile  2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
              a)   alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai  sensi  dell'articolo  28,  commi 2, 3 e 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali; ».
             -  Il  testo  del  comma 1, lettera a), dell'art. 74 del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno
          2008, n. 147, e' il seguente:
             «1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie,  incluse  le agenzie fiscali di cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti  pubblici  non economici, gli enti di ricerca, nonche'
          gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo 70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti,  secondo principi di efficienza, razionalita' ed
          economicita',    operando   la   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine le
          amministrazioni adottano misure volte:
               alla   concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici;
               all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
          logistiche   e   strumentali,   salvo  specifiche  esigenze
          organizzative,  derivanti  anche  dalle  connessioni con la
          rete  periferica,  riducendo, in ogni caso, il numero degli
          uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e di quelli di
          livello  non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di tali
          compiti.
             Le  dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale   sono   corrispondentemente   ridotte,  ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ».