Art. 16 
 
 
                     Scuola di specializzazione 
                      in discipline ambientali 
 
  1. In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
disciplina entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente provvedimento, con  decreto  di  natura  non  regolamentare,
l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di specializzazione
in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4  della  legge
11 febbraio 1992, n. 157. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   17-bis   del
          decreto-legge  30   dicembre   2009,   n.   195,   recante:
          «Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
          emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
          l'avvio della fase post emergenziale nel  territorio  della
          regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione
          civile.», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 26 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2009, n. 302: 
              «Art. 17-bis (Formazione degli operatori ambientali). -
          1.  In  considerazione  del  carattere   strategico   della
          formazione e della ricerca per attuare  e  sviluppare,  con
          efficienza e continuita',  le  politiche  di  gestione  del
          ciclo dei rifiuti e di protezione  e  valorizzazione  delle
          risorse ambientali, la scuola di  specializzazione  di  cui
          all'art. 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
          e successive  modificazioni,  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   assume   la   denominazione   di   "Scuola    di
          specializzazione in discipline ambientali".  All'attuazione
          del presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 4, dell'art.  7,  della
          legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante:  «Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio.» e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.): 
              «4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna  selvatica
          sono   istituiti    una    scuola    di    specializzazione
          post-universitaria sulla biologia e la conservazione  della
          fauna selvatica e corsi di preparazione  professionale  per
          la gestione della fauna selvatica  per  tecnici  diplomati.
          Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge una commissione istituita  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  composta  da  un
          rappresentante  del  Ministro  dell'agricoltura   e   delle
          foreste, da un rappresentante del  Ministro  dell'ambiente,
          da un rappresentante  del  Ministro  della  sanita'  e  dal
          direttore  generale  dell'Istituto  nazionale  di  biologia
          della selvaggina in carica alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e  la
          pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal
          presente  articolo  e  li  sottopone  al   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto.
          Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, sono disposte tutte  le  successive
          modificazioni statutarie  che  si  rendano  necessarie  per
          rimodulare   l'assetto    organizzativo    e    strutturale
          dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,   onde
          consentire  ad  esso  l'ottimale  svolgimento  dei   propri
          compiti, in  modo  da  realizzare  una  piu'  efficiente  e
          razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili.».