Art. 16 Requisiti patrimoniali 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2, e 128-septies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 16: - Per il testo degli artt. 128-quater, comma 2; 128-quinquies comma 2 e 128-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si veda l'art.11 del presente decreto legislativo. - Il testo dell'art. 2327 del codice civile cosi' recita: «Art. 2327(Ammontare minimo del capitale). - La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro.».