Art. 16 
 
 
                       Requisiti patrimoniali 
 
  1. L'Organismo definisce i  massimali,  commisurati  ai  volumi  di
attivita', della polizza di  assicurazione  prevista  dagli  articoli
128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma 2. Nel  caso  di  polizze
che prevedono coperture  cumulative,  i  massimali  sono  riferiti  a
ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza
di assicurazione della responsabilita' civile. 
  2. Ai sensi degli articoli  128-quater,  comma  2,  e  128-septies,
comma 2, del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  il
capitale sociale versato deve essere almeno pari  a  quello  previsto
dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo
puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  Per  il  testo  degli  artt.  128-quater,  comma  2;
          128-quinquies comma 2 e 128-septies del decreto legislativo
          1° settembre 1993, n.385, si  veda  l'art.11  del  presente
          decreto legislativo. 
              - Il testo  dell'art.  2327  del  codice  civile  cosi'
          recita: «Art. 2327(Ammontare minimo  del  capitale).  -  La
          societa' per azioni deve costituirsi con  un  capitale  non
          inferiore a centoventimila euro.».