Art. 16. (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale) 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia' adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Note dell'art. 16: - Il testo dell'art. 73 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, convertito, con modificazione, dalla legge n. 133 del 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2008, n. 246 e' il seguente: «Art. 73 (Part time). - 1. All'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "puo' con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. All'art. 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70"; b) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa."; c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.». - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».