Art. 16. 
 
  (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale) 
 
1. In  sede  di  prima  applicazione  delle  disposizioni  introdotte
dall'articolo  73  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di  concessione  della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
gia' adottati prima della  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 133 del 2008. 
 
 
          Note dell'art. 16: 
              - Il testo dell'art. 73 del citato decreto-legge n. 112
          del 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  maggio
          2001, n. 106, convertito, con modificazione, dalla legge n.
          133 del 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
          2008, n. 246 e' il seguente: 
              «Art. 73 (Part time). - 1. All'art. 1, comma 58,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)   al   primo   periodo   le    parole:    "avviene
          automaticamente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
          essere concessa dall'amministrazione"; 
                b) al secondo periodo le parole  "grave  pregiudizio"
          sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio"; 
                c)  al  secondo  periodo  le  parole  da:  "puo'  con
          provvedimento motivato" fino a "non superiore a  sei  mesi"
          sono soppresse; 
                d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro  della
          funzione pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro"  sono
          sostituite dalle seguenti: "il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione   e   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze". 
              2. All'art. 1, comma 59, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti:
          "al 70"; 
                b) le parole da "puo' essere utilizzata" fino a  "dei
          commi da 45 a  55"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e'
          destinata, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  stabiliti
          dalla  contrattazione  integrativa,   ad   incentivare   la
          mobilita'   del    personale    esclusivamente    per    le
          amministrazioni  che  dimostrino  di  aver  provveduto   ad
          attivare piani di mobilita'  e  di  riallocazione  mediante
          trasferimento  di   personale   da   una   sede   all'altra
          dell'amministrazione stessa."; 
                c)  le  parole  da   "L'ulteriore   quota"   fino   a
          "produttivita' individuale e collettiva" sono soppresse.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».