Art. 16. 
 
        (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) 
 
  1. E' istituita l'abilitazione scientifica  nazionale,  di  seguito
denominata «abilitazione». L'abilitazione ha  durata  quadriennale  e
richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima  e
di  seconda  fascia.   L'abilitazione   attesta   la   qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per  l'accesso  alla
prima e alla seconda fascia dei professori. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di  espletamento  delle
procedure  finalizzate   al   conseguimento   dell'abilitazione,   in
conformita' ai criteri di cui al comma 3. 
  3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
    a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato
sulla  valutazione  analitica  dei  titoli  e   delle   pubblicazioni
scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale
alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso  sulla  base
di  criteri  e  parametri  differenziati  per  funzioni  e  per  area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro; 
    b) la  possibilita'  che  il  decreto  di  cui  alla  lettera  a)
prescriva un numero massimo di pubblicazioni  che  ciascun  candidato
puo' presentare ai fini del  conseguimento  dell'abilitazione,  anche
differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni  caso  non
inferiore a dodici; 
    c)  meccanismi  di  verifica  quinquennale   dell'adeguatezza   e
congruita' dei criteri e parametri  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
revisione  o  adeguamento   degli   stessi   con   apposito   decreto
ministeriale; 
    d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale  inderogabile,
delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione; 
    e) i termini e le modalita' di espletamento  delle  procedure  di
abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di
modalita', anche informatiche, idonee  a  consentire  la  conclusione
delle stesse entro cinque  mesi  dall'indizione;  la  garanzia  della
pubblicita' degli atti  e  dei  giudizi  espressi  dalle  commissioni
giudicatrici; 
    f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  ed  a  carico  delle
disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di  un'unica  commissione
nazionale di durata biennale per le procedure  di  abilitazione  alle
funzioni di  professore  di  prima  e  di  seconda  fascia,  mediante
sorteggio  di  quattro  commissari  all'interno  di  una   lista   di
professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e  sorteggio
di un commissario all'interno di una  lista,  curata  dall'ANVUR,  di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso  universita'
di un Paese aderente all'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo  economico  (OCSE).  La  partecipazione   alla   commissione
nazionale  di  cui  alla  presente  lettera  non   da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'; 
    g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia
parte  piu'  di  un  commissario   della   stessa   universita';   la
possibilita' che i commissari  in  servizio  presso  atenei  italiani
siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla  ordinaria  attivita'
didattica, nell'ambito della programmazione didattica e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione  ai  commissari
in servizio all'estero di un compenso  determinato  con  decreto  non
regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
    h)  l'effettuazione  del  sorteggio  di  cui  alla   lettera   f)
all'interno  di  liste,  una  per  ciascun  settore   concorsuale   e
contenente i nominativi dei  professori  ordinari  appartenenti  allo
stesso che hanno presentato domanda per  esservi  inclusi,  corredata
della documentazione concernente  la  propria  attivita'  scientifica
complessiva,  con  particolare  riferimento  all'ultimo  quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente  valutati
ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di  un  curriculum,
reso pubblico  per  via  telematica,  coerente  con  i  criteri  e  i
parametri di cui alla lettera a) del presente  comma,  riferiti  alla
fascia e al settore di appartenenza; 
    i) il sorteggio  di  cui  alla  lettera  h)  assicura  che  della
commissione faccia parte almeno un commissario  per  ciascun  settore
scientifico-disciplinare,  ricompreso  nel  settore  concorsuale,  al
quale afferiscano almeno trenta professori ordinari;  la  commissione
puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica
dei  candidati  da  parte  di  esperti  revisori  in  possesso  delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i  pareri  sono  pubblici  ed
allegati agli atti della procedura; 
    l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di
piu' di una  commissione  di  abilitazione  e,  per  tre  anni  dalla
conclusione  del  mandato,  di  commissioni   per   il   conferimento
dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; 
    m)   la   preclusione,   in   caso   di   mancato   conseguimento
dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette  nel  biennio
successivo per  l'attribuzione  della  stessa  o  per  l'attribuzione
dell'abilitazione alla funzione superiore; 
    n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per
l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo  23,
comma 2; 
    o)  lo  svolgimento  delle   procedure   per   il   conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate  di  idonee  strutture  e
l'individuazione delle procedure  per  la  scelta  delle  stesse;  le
universita' prescelte  assicurano  le  strutture  e  il  supporto  di
segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili e sostengono  gli  oneri  relativi  al  funzionamento  di
ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione
del fondo di finanziamento ordinario. 
  4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica  non  costituisce
titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun   diritto   relativamente   al
reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita'  al  di
fuori delle procedure previste dall'articolo 18. 
 
          Note all'articolo 16: 
              - Per il testo del  comma  2,  dell'articolo  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400  si   veda   nelle   note
          all'articolo 8.