Art. 16 
 
Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche 
 
  1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo  4,
comma 4, sono autorizzati dalla Regione  competente  su  istanza  del
gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per
l'entrata in esercizio  delle  medesime  opere.  L'autorizzazione  e'
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al  quale  partecipano
tutte  le  amministrazioni  interessate,  svolto  nel  rispetto   dei
principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. Le Regioni possono delegare  alle  Province  il  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,  qualora  le  opere   di   cui
all'articolo 4, comma 4, nonche' gli impianti ai  quali  le  medesime
opere  sono  funzionali,   ricadano   interamente   all'interno   del
territorio provinciale. 
  3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate
assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati  con
i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili,
comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento  degli
obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2,  comma  167,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Il procedimento  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alla
costruzione di opere e infrastrutture della  rete  di  distribuzione,
funzionali  al  miglior  dispacciamento  dell'energia   prodotta   da
impianti gia' in esercizio. 
 
          Note all'art. 16: 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. 
              - si riporta il testo dell'articolo 2, comma 167, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della  presente  disposizione,  uno  o
          piu' decreti per definire la  ripartizione  fra  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
          di incremento dell'energia prodotta con  fonti  rinnovabili
          per raggiungere l'obiettivo del 17 per  cento  del  consumo
          interno lordo entro  2020  ed  i  successivi  aggiornamenti
          proposti dall'Unione europea. I decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati tenendo conto: 
              a) della definizione dei potenziali  regionali  tenendo
          conto dell'attuale  livello  di  produzione  delle  energie
          rinnovabili; 
              b) dell'introduzione di obiettivi  intermedi  al  2012,
          2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi
          intermedi nazionali concordati a livello comunitario; 
              c) della determinazione delle  modalita'  di  esercizio
          del potere sostitutivo del Governo ai  sensi  dell'articolo
          120 della  Costituzione  nei  casi  di  inadempienza  delle
          regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati".