Art. 16 
 
          Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento 
              in disponibilita' dei dipendenti pubblici 
 
  1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) -  1.
Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di  soprannumero  o
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle  esigenze
funzionali  o  alla  situazione  finanziaria,  anche   in   sede   di
ricognizione annuale prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  terzo  e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
    2.  Le  amministrazioni  pubbliche   che   non   adempiono   alla
ricognizione annuale  di  cui  al  comma  1  non  possono  effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 
    3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
della responsabilita' disciplinare. 
    4. Nei casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo  il
dirigente  responsabile  deve  dare  un'informativa  preventiva  alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
    5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma  4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
    6. I contratti collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
    7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'. 
    8. Dalla data di collocamento in disponibilita'  restano  sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153». 
  2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo  31
marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge.